Art. 4.
(Diritto all'ambiente e alla biodiversità
e tutela delle risorse idriche).

      1. La pianificazione del territorio avviene nel pieno rispetto degli equilibri ambientali e degli ecosistemi, garantendo in particolar modo la tutela della biodiversità e la continuità degli ambiti territoriali destinati alla protezione e alla salvaguardia degli habitat naturali, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia.
      2. L'acqua è un bene primario naturale che appartiene alla collettività e che è indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e ne è preclusa ogni forma di alienazione, affidamento o concessione a privati. Al fine di garantire che la gestione delle risorse idriche avvenga

 

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nel rispetto delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, ogni trasformazione del territorio deve avvenire in modo che eventuali fabbisogni aggiuntivi idrici e lo smaltimento dei reflui nei corpi idrici non pregiudichino l'equilibrio e l'integrità funzionale del ciclo dell'acqua.